Viene concesso in occasione di particolari esigenze strettamente connessa all’organizzazione aziendale.
In via eccezionale il differimento contributivo consente al datore di lavoro di versare in contributi INPS entro un termine più ampio e comunque non superiore a tre mesi a quello della normale scadenza.
L’autorizzazione al differimento contributivo è conferita dall’INPS su domanda dell’azienda (che va inoltrata entro il 31 maggio di ogni anno) ed è possibile subordinarla a determinate condizioni e garanzie.
Il classico caso di richiesta di differimento è rappresentato dalla chiusura estiva delle aziende per ferie collettive. In questi, infatti, casi viene data la possibilità alle aziende di sopperire alla particolarità della situazione caratterizzata dalla contingenza e dalla temporaneità delle difficoltà organizzative da essa derivanti.
Il differimento contributivo può essere richiesto dal datore di lavoro una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese.
Ne consegue che qualora l’azienda chiuda per ferie collettive in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere la posticipazione.
La domanda di differimento contributivo per ferie collettive deve essere presentata dall’azienda al Comitato provinciale dell’Inps attraverso la sede territorialmente competente, mediante apposita istanza; nel caso di reiezione della domanda da parte del Comitato provinciale, l’azienda potrà presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps.
Il versamento dei contributi, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine differito, e dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione. Qualora tale tasso dovesse modificarsi nel periodo tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, dovrà applicarsi l’interesse che l’Inps comunicherà al momento della concessione del differimento.
Il differimento riguarda non solo il versamento dei contributi, ma anche la trasmissione telematica del flusso UniEmens.
L’autorizzazione al differimento non è vincolante, nel senso che la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, anche in presenza di accoglimento dell’istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.