Il concetto della “diligenza del buon padre di famiglia” venne forgiato dall’antico diritto romano (in latino espresso con la locuzione bonus pater familias) ed ancora oggi, nel linguaggio giuridico, viene utilizzato per indicare un vero e proprio criterio di comportamento dell’obbligato, nell’adempiere l’obbligazione.
Infatti, l’art. 1176 del codice civile non impone al contraente un ulteriore dovere di diligenza ma, in riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre un criterio generale per valutare il comportamento dell’obbligato.
Si pensi, ad esempio, ad un contratto di locazione dove il locatario alla fine del contratto dovrà restituire il bene immobile allo stesso stato in cui ha preso il bene; in questo caso si dice che il locatario durante il periodo di locazione dovrà custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.