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Diligenza e fedeltà

Il legislatore ha espressamente previsto in capo al lavoratore dipendente l’obbligo di agire nel rispetto dei principi di diligenza e fedeltà.
In particolare l’obbligo di diligenza è contenuto all’art. 2104 c.c. il quale prevede che “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.

In sostanza il lavoratore, nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, deve utilizzare un comportamento caratterizzato dal rispetto delle regole di cautela, al fine di assolvere all’obbligo a lui prescritto di diligenza e fedeltà.

L’obbligo di fedeltà si concretizza, invece, nel divieto, gravante sul lavoratore, di divulgare notizie strettamente attinenti la vita e l’attività aziendale tali da danneggiare il datore di lavoro.
E’ contenuto all’art. 2105 del c.c.: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

L’obbligo di fedeltà si sostanzia in due distinti divieti per il lavoratore:

– il divieto di concorrenza

– l’obbligo di riservatezza ovvero di segretezza

Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno.

E’ da precisare che mentre il divieto di concorrenza cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza si protrae anche successivamente alla cessazione del rapporto e per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.

Nel caso di violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà il datore di lavoro ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore inadempiente, l’onere della prova è a carico del datore di lavoro.

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