In sostanza il lavoratore, nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, deve utilizzare un comportamento caratterizzato dal rispetto delle regole di cautela, al fine di assolvere all’obbligo a lui prescritto di diligenza e fedeltà.
L’obbligo di fedeltà si sostanzia in due distinti divieti per il lavoratore:
– il divieto di concorrenza
– l’obbligo di riservatezza ovvero di segretezza
Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno.
E’ da precisare che mentre il divieto di concorrenza cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza si protrae anche successivamente alla cessazione del rapporto e per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.
Nel caso di violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà il datore di lavoro ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore inadempiente, l’onere della prova è a carico del datore di lavoro.