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Dimissioni della lavoratrice madre

Le dimissioni di una madre lavoratrice sono sottoposte nel nostro ordinamento ad una particolare procedura di convalida che coinvolge le Direzioni Provinciali del Lavoro.
Tale procedura persegue il fine di contrastare il fenomeno dei licenziamenti delle lavoratrici madri spesso mascherate sotto la forma delle dimissioni forzate.
Il Legislatore ha previsto ex-lege una presunzione di non spontaneità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice madre la quale inevitabilmente viene a trovarsi in uno stato di soggezione nei confronti del datore di lavoro.
Il periodo di protezione della madre lavoratrice durante il quale segue l’iter predeterminato dalla legge va dalla data del concepimento fino al compimento del primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
L’art. 55 del D.lgs 151/2001 prevede che la lavoratrice madre sia tenuta a confermare le proprie dimissioni alla presenza di un pubblico ufficiale.  Con la conseguenza che le dimissioni non convalidate presso la Direzione Provinciale del Lavoro sono nulle e quindi prive di effetti.
Al riguardo è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare del 26 febbraio 2009, n. 2840 al fine di garantire l’uniformità nel comportamento del personale ispettivo nel compito della convalida e per l’accertamento dell’autenticità della volontà della lavoratrice madre o del lavoratore dimissionari.
Il Ministero ha provveduto all’elaborazione di un modello di dichiarazione lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari e di un report per la rilevazione dei dati a carattere nazionale.
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