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Dimissioni in bianco

Per dimissioni in bianco si intende una pratica molto diffusa con la quale il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, fa firmare al dipendente una lettera di dimissioni che potrebbe avere efficacia successivamente in qualsiasi momento del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, per determinati motivi decisi dallo stesso.

In vero, è emerso, da recente indagine portata avanti dall’Istat, che più della metà delle interruzioni dell’attività lavorativa a seguito della nascita di un figlio non è il risultato di una libera scelta da parte delle donne, bensì del datore di lavoro.

Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, già nel 2007 il Parlamento italiano aveva varato la legge n. 188 la quale, nei suoi tratti essenziali, sanciva che: per dare le dimissioni volontarie occorreva compilare un modulo con un codice alfanumerico progressivo di identificazione (in questo modo non poteva il modulo essere compilato retroattivamente); indicava dove trovare i moduli che erano a pagamento e potevano essere ritirati presso i patronati, le direzioni territoriali o su Internet sul sito del Ministero. La normativa era estesa a tutti i tipi di rapporti di lavoro, anche quelli “atipici”.

Ad oggi, in seguito alla recentissima Riforma Fornero, è stata introdotta la procedura di “convalida delle dimissioni” presso la DTL o il Centro per l’impiego competente. Una volta ricevute le dimissioni, il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo dalla data di ricezione delle stesse per invitare, in maniera scritta, il lavoratore a convalidarle. Per fare questo il lavoratore ha a disposizione 7 giorni.
In questo breve periodo può provvedere alla convalida (eventualmente inviando notifica al datore di lavoro) o restare inerte. In quest’ultimo caso il rapporto di ritiene concluso a tutti gli effetti.

La procedura delle convalida delle dimissioni è stata di recente modificata ad opera del D.lgs.151/2016 che ne ha previsto la comunicazione, da parte del lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del Lavoro competente.

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