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Diritto di accesso

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato previsto dalla Legge 241 del 1990 e regolamentato dal D.P.R. 352 del 1992.
Tale diritto può essere esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi da tutti coloro che vi abbiano un “interesse concreto e personale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (art. 2 D.P.R. 352/92).
Il diritto di accesso può essere esercitato in maniera:
  • Informale quando la richiesta può essere fatta personalmente e anche verbalmente all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, quando si può prendere immediatamente visione del documento, averne copia e non ci siano dubbi sulla legittimazione e sulla identità del richiedente.
  • Formale quando, non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, in quanto l’ufficio deve ricercare i documenti o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.

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