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Diritto di associazione e di attività sindacale

Lo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, all’art. 14 espressamente riconosce e garantisce a tutti i lavoratori il Diritto di associazione e di attività sindacale: “il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi della libertà sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”.

La disposizione si applica alle imprese industriali e commerciali purché occupino presso le proprie sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi più di 15 dipendenti oppure per le imprese con pluralità di unità produttive aventi meno di 16 dipendenti ma che ne occupino complessivamente più di 15 nell’ambito territoriale dello stesso comune. Per le imprese agricole la soglia è ridotta a 6 prestatori di lavoro.
Il diritto di associazione e attività sindacale consiste nella possibilità da parte dei lavoratori di esercitare all’interno dell’azienda le seguenti attività:
  • costituire le RSA ex ar. 19 L.300/70
  • indire assemblee ex art. 20 L.300/70
  • indire referendum ex art. 21 L.300/70
  • divieto di trasferimento dei dirigenti delle RSA in assenza di nulla osta delle OOSS ex art. 22 L.300/70
  • diritto delle RSA a permessi retribuiti per il l’espletamento del loro mandato ex art. 23 L.300/70
  • diritto delle RSA a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi di natura sindacale ex art. 24 L.300/70
  • diritto di affissione ex art. 25 L.300/70
  • diritto di raccogliere contributi sindacali e svolgere opera di proselitismo ex art. 26 L.300/70
  • diritto delle RSA di usufruire di locali idonei allo svolgimento delle loro riunioni ex art. 27 L.300/70
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