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Disoccupazione

E’ la condizione in cui versa un soggetto che, avendo perduto una precedente occupazione, è alla ricerca di un lavoro.
In base al Decreto legislativo n. 297/2002 lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione, pertanto, decorre dal giorno in cui il soggetto interessato si reca al Centro per l’impiegocompetente territorialmente, quello in cui si trova il domicilio del medesimo, e rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Tale dichiarazione è necessaria per percepire l’indennità di disoccupazione.

La perdita dello stato di disoccupazione è automatica nel caso in cui il soggetto stipula un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a otto mesi, o quattro mesi per i giovani (da 18 a 25 anni, o 29 nel caso di laureati), tale da assicurare un reddito minimo personale escluso da imposizione stabilito a livello nazionale per l’anno fiscale in corso.

La perdita di questo stato può avvenire anche per altri motivi:

  • rifiuto, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua a tempo indeterminato, determinato, o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine della missione superiore ad almeno otto mesi o quattro mesi se trattasi di giovani (da 18 a 25 anni, o 29 nel caso di laureati);
  • mancata presentazione senza giustificato motivo ai colloqui previsti dal Centro Impiego;
  • assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso una Pubblica Amministrazione (art. 16 L. 56/87);
  • dimissioni, senza giusta causa, rassegnate per più di due volte nel corso dell’anno solare.

Lo stato di disoccupazione si conserva quando:

• il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00 Euro;
• il lavoratore libero professionista, titolare di partita Iva , prestatore d’opera occasionale, lavoratore autonomo che per l’anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00 Euro;
• il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad 8.000,00 Euro.

Secondo i criteri definiti dalla normativa comunitaria, nel caso in cui lo la disoccupazione duri da almeno 12 mesi, il disoccupato si definisce di lunga durata. Il datore di lavoro che assume lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi beneficia di agevolazioni contributive.

Con l’entrata in vigore, il 24 settembre 2015, del D.Lgs. 150/2015 è stata introdotta una nuova definizione di stato di disoccupazione.

Secondo l’art. 19 del decreto, inafatti, “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

Altresì, è previsto che lo stato di disoccupazione è sospeso in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Si ricorda che lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI, all’ASDI e alla DIS-COLL (cfr. artt. 3-16-15 D.lgs. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato.

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