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Distacco

Si configura il distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa mantenendo la titolarità del rapporto e trasferendo la titolarità del potere direttivo in capo al distaccatario.

Il distacco è disciplinato all’art. 30 del D.lgs 276/2003.

I requisiti di legittimità sono:
  • la temporaneità
  • l’interesse del datore/distaccante
  • l’articolo 30 prevede anche la necessità di individuare una determinata attività lavorativa

La temporaneità deve essere intesa come non definitività e ciò indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco purché tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante” (circ. min. lav. 3/04).

L’interesse del datore/distaccante che legittima il distacco deve essere inteso come qualsiasi interesse produttivo di questi che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro. Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata. (circ. min. lav. 3/04)

La particolarità dell’istituto in esame deriva dalla c.d. dissociazione tra la figura del datore di lavoro, (distaccante), titolare del rapporto giuridico con il lavoratore distaccato ed il datore di lavoro, (distaccatario), beneficiario della prestazione concretamente posta in essere dal distaccato.

Ne consegue che durante il distacco, il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato nonché gli oneri contributivi e assicurativi.

L’art.30 del D.lgs 276/2003 prevede quanto segue:

  • il distacco che comporta anche un mutamento delle mansioni svolte dal lavoratore distaccato deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato;
  • il distacco in una località che dista più di 50 km dalla sede di lavoro abituale del lavoratore distaccato, deve essere comprovato da ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, trovando applicazione, in tal caso, le condizioni di legittimità del trasferimento previste dall’art. 2103 del codice civile, relative al “trasferimento” del dipendente.
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