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Divieto di indagini sulle opinioni

Questo tipo di divieto è espressamente previsto all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970): “è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.
L’art. 8 mira a tutelare la c.d. privacy del lavoratore e ad evitare discriminazioni in ragione delle proprie convinzioni e scelte di vita.
La violazione del divieto di indagini sulle opinioni è sanzionato penalmente con l’ammenda da 154 a 1549 euro oppure con l’arresto da 15 giorni a 1 anno, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.
Questo divieto può trovare delle eccezioni in particolari aziende o associazioni (ad esempio i sindacati, i partiti politici, comunità religiose, ecc.) ove l’attività del lavoratore risulti strettamente collegata a una certa ideologia. Tuttavia, sono esclusi da tale deroga, pertanto al datore di lavoro è soggetto al divieto di indagini sulle opinioni, i lavoratori che svolgono una mansione neutra (es. fattorini o addetti alla pulizia).
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