Il codice delle pari opportunità (art. 35, commi 1 e 2, D.lgs 198 del 11 aprile 2006) ha espressamente stabilito che sono nulle le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi o nei regolamenti, che prevedono il licenziamento delle lavoratrici, dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, a causa del matrimonio.
Il divieto di licenziare in caso di matrimonio della dipendente intercorre dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione delle nozze. Il Licenziamento intervenuto durante tale periodo è nullo in quanto il Legislatore presume ex lege che sia stato disposto per causa di matrimonio.
Sono state previste delle ipotesi di licenziamento che derogano a questo divieto:
- colpa della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro
- cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta
- risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine
In tutti questi casi l’onere della prova rimane comunque a carico del datore di lavoro.
A seguito del provvedimento che dichiara la nullità del licenziamento è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
La lavoratrice riassunta in servizio che dichiari di voler recedere dal contratto, avrà diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito a riprendere servizio.
Si precisa, inoltre, che la lavoratrice all’interno del periodo sopra indicato, non solo non potrà essere colpita da un licenziamento individuale, ma non potrà nemmeno essere assoggettata alle procedure di “messa in mobilità” o di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex art. 4 legge 223/1991.
Il divieto di licenziamento per causa nozze non si applica alle lavoratrici addette ai servizi familiari e domestici.