Le disposizioni relative al divieto di licenziamento della lavoratrice madre sono estese anche al padre lavoratore nel caso in cui fruisca del congedo di paternità nei casi previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 151/2001. Il divieto di licenziamento del lavoratore padre opera per l’intera durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il Legislatore ha previsto delle deroghe al principio di “divieto licenziamento per maternità” al verificarsi dei seguenti casi:
- colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro
- cessazione dell’attività aziendale
- ultimazione della prestazione lavorativa o decorso del termine, qualora la lavoratrice sia assunta a tempo determinato
- per esito negativo della prova, fermo restando il divieto di discriminazione
Il licenziamento intimato durante il periodo in cui opera il divieto è nullo; sarà cura della lavoratrice produrre idonea documentazione, da presentare al datore di lavoro, attestante l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Nel caso in cui il datore di lavoro non osservi le disposizioni relative a questo divieto sarà punito con la sanzione amministrativa da 1.032,91 € a 2.582,28 € senza alcuna riduzione ex legge 689/1981(art. 54, comma 8 D. Lgs. 151/2001).
Si precisa che in caso di aborto, nel caso in cui il bambino sia nato morto o sia deceduto nei tre mesi dopo il parto, il divieto di licenziamento opera fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (art. 2 DPR 1026/1976), ove il bambino invece deceda dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età, il divieto dura sino a 10 giorni dalla data della morte.