I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservandola normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.
I contributi previdenziali relativi sono accreditati figurativamente ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
Ai predetti fini, i certificati relativi alle prestazioni effettuate, sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
Ai lavoratori dipendenti i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo. La retribuzione verrà corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale avrà facoltà di richiedere il rimborso all’Inps, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni all’indennità economica di malattia per durata e ammontare.
L’importo erogato a tale titolo non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale ma concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali.