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Emens

È una denuncia mensile di tutti i dati dei dipendenti e collaboratori riguardanti il rapporto assicurativo con l’Inps.
Attraverso la predisposizione dell’EMens, l’Inps persegue tre obiettivi:
– tenere un continuo aggiornamento dell’archivio dei lavoratori al fine di realizzare una completa anagrafe degli stessi
– realizzare una maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni
– rilasciare tempestivamente l’estratto conto ai lavoratori e certificare la data di accesso alla pensione
L’EMens è stato introdotto con la Legge del 24 novembre 2003, n. 326. Questa legge ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta, tenuti al rilascio della Certificazione unica (CUD), la trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. L’istituzione dell’obbligo di presentazione delle denunce retributive EMens non ha fatto venire meno l’obbligo della certificazione CUD anche ai fini previdenziali previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 art.4 co.6 ter (circ. n. 17 del 8 febbraio 2008).
I soggetti tenuti all’invio sono:
  • i datori di lavoro già tenuti al rilascio della CUD ed alla compilazione della parte “C”, dati previdenziali ed assistenziali Inps, del modello 770 semplificato. La presentazione della parte “C” del modello 770 è obbligatoria per chi è tenuto ad effettuare almeno uno dei seguenti versamenti contributivi:
    • Ivs; Ds; Cuaf; Cigo; Cigs; Mobilità; Malattia; Maternità
    • Contributi pensionistici destinati ai fondi sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), gestiti dall’Inps
    • Contribuzione figurativa per esuberi delle aziende di credito
  • i committenti che hanno (ovvero avevano prima dell’introduzione del sistema E-Mens) l’obbligo di compilare il modello GLA annualmente
  • gli associanti in partecipazione. I datori di lavoro che rivestano anche la figura di committenti e/o associanti invieranno i dati congiuntamente
  • i soggetti non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia);
  • scuole statali di istruzione primaria e secondaria e gli istituti professionali di istruzione artistica con esclusione delle Università (contraddistinte dal C.S.C. 3.01.01 e del C.A. 6N).

Sono esclusi dall’invio dell’EMens:

  • i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
  • i datori di lavoro domestico

L’INPS, con la pubblicazione del messaggio n°011903 del 25 maggio 2009, ha reso operativo un nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato UNIEMENS.

In questo unico documento telematico confluiscono i due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 (tramite cui venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica) ed EMENS.

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