L’esdebitazione, istituto tipico del diritto fallimentare, è il beneficio della liberazione dei debiti non onorati, alla fine della procedura fallimentare, che si concede al fallito quando ricorrono determinati presupposti e requisiti oggettiv
Tale istituto è disciplinato dall’art. 142 della legge fallimentare che appunto dà la possibilità all’imprenditore di godere di determinati benefici in presenza di determinati requisiti:
– cooperazione con gli organi della procedura fornendo documenti e informazioni sulla procedura;
– non deve esserci la presenza di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti;
– non ci deve essere stata depauperazione dell’attivo;
– non devono essere esposti debiti estinti;
– non deve essere stato aggravato il dissesto economico rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio;
– non ci deve essere stata condanna per bancarotta fraudolenta o la commissione di delitti contro l’economia pubblica, commercio e industria.
Quando vi è la presenza di tali requisiti, il tribunale fallimentare dichiara d’ufficio inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente nei confronti del debitore.
Tale procedura comprende tutti i debiti dell’ex fallito anteriori al fallimento. Da ricordare che gli obblighi derivanti da rapporti estranei all’impresa e le responsabilità extracontrattuali oltre alle sanzioni pecuniarie penali e amministrative sono escluse dall’esdebitazione.
Lo scopo della procedura quindi, è quello di dare la possibilità all’ex fallito di svolgere nuovamente attività economica con la produzione di nuova ricchezza.
Il procedimento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.
Durante l’esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, cioè libero da ogni debito non saldato.
Nello specifico la normativa prevede che, una volta redatto il piano, questo sia depositato presso il tribunale e successivamente trasmesso a tutti i debitori.
Verificatane la fattibilità il giudice omologa il piano, dando pubblicità al provvedimento. In caso contrario revoca il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive contenute nel decreto d’urgenza.
Il professionista dovrà risolvere le difficoltà insorte nell’esecuzione del piano vigilando sull’esatto adempimento dello stesso. E il giudice giudice si esprimerà su eventuiali contestazioni aventi ad oggetto la violazione di diritti soggettivi.
E’ prevista, inoltre, la modifica del piano per cause sopravvenute nonché la revoca dello stesso.