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Fallimento

L’istituto giuridico del fallimento è disciplinato dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, comunemente chiamato Legge Fallimentare, e le successive modifiche (Decreto Legislativo n° 5 del 9 gennaio 2006 e dal Decreto Legislativo n° 169 del 12 settembre 2007).
Il fallimento è una procedura concorsuale volta ad accertare lo stato di insolvenza di un’impresa e alla regolamentazione della sua cessazione al fine di saldare quanti più debiti possibili.
E’ una procedura “concorsuale” in quanto si fonda sul principio della “par condicio creditorum”: tutti i creditoriconcorrono in modo paritario per essere soddisfatti in egual misura tenendo conto, tuttavia, delle legittime cause di prelazione.
Ai sensi dell’art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Ai sensi dell’art. 6 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento può essere promossa:
  • su ricorso di uno o più creditori
  • su richiesta dello stesso debitore in stato di insolvenza
  • su istanza del Pubblico Ministero quando ravvisi e provi un interesse generale di tutti i creditori
I presupposti affinché si possa procedere con la dichiarazione di fallimento sono due: uno soggettivo ed uno oggettivo.
Il presupposto soggettivo si configura con l’essere imprenditore privato che svolge attività commerciale (con alcune deroghe espressamente previste dalla legge).
Il presupposto oggettivo si configura con lo stato di insolvenza.
I creditori devono, entro 30 giorni dalla dichiarazione del fallimento, presentare la domanda di ammissione al passivo. La domanda rappresenta l’unico strumento che consente la partecipazione del creditore alla ripartizione dell’attivo.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge Fallimentare se i presupposti oggettivi e soggettivi sono stati provati, il tribunale fallimentare dichiara il fallimento con sentenza.

La sentenza dichiarativa contiene anche:

  • la nomina del giudice delegato e del curatore
  • l’ordine al fallito di depositare tutte le scritture contabili e fiscali obbligatorie
  • l’elenco dei creditori
  • la fissazione dei termini relativi al procedimento di accertamento dello stato passivo
  • la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti cautelari o conservativi
Una volta espletate tutte le procedure di accertamento del passivo, si procede con la ripartizione dell’attivo in favore dei creditori ammessi. La ripartizione dell’attivo consiste nella distribuzione delle somme ricavate dalla vendita e delle somme altrimenti pervenute al fallimento.
Il fallimento si chiude:
  • per la mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento
  • per il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo e di tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione prima della ripartizione dell’attivo
  • per ripartizione integrale dell’attivo
  • per l’impossibilità di continuare utilmente la procedura per insufficienza dell’attivo
  • per ammissione al concordato preventivo
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