Vengono considerati tali i familiari di un imprenditore che, come disciplinato dalla legge 613/1966, abbiano almeno 16 anni e prestino la loro attività nell’impresa in maniera abituale e prevalente.
Si considerano familiari coadiutori:
– il coniuge
– i figli legittimi, legittimati, adottivi e affiliati
– i figli naturali legalmente riconosciuti
– i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge
– i nipoti in linea diretta
– gli ascendenti
– i fratelli e le sorelle
– i parenti e gli affini entro il terzo grado
L’art. 2 L. n. 463/1959 e l’art. 1 L. n. 613/1966 prevedono l’obbligo d’iscrizione all’assicurazione I.V.S. dei familiari coadiutori delle imprese artigiane e commerciali.