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Ferie

Il diritto alle ferie è previsto espressamente all’art. 36 della Costituzione “il lavoratore ha diritto a… ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il nostro ordinamento attribuisce alle ferie la funzione del recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, per tale motivo il lavoratore non può rinunziarvi ed è nullo ogni patto contrario.
L’art. 10 del D.lgs. 66/2003 riconosce il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per ciascun anno di servizio, fermo restando le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Il periodo di vacanza deve essere goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il tempo dedicato alle ferie di minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per le ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’art. 10, comma 2 Decreto legislativo n. 66/2003 prevede, tuttavia, la facoltà di monetizzare, i periodi di ferie non goduti, solo con riferimento ai periodi residui rispetto la fruizione effettiva delle 4 settimane.
Ferie

Le ferie maturano di regola in relazione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa ed alle frazioni di mese superiori ai 15 giorni salvo diversa previsione contrattuale.

Rientrano, inoltre, nei periodi di servizio, ai fini della maturazione del diritto alle ferie, anche quelli durante i quali il prestatore si sia assentato per le seguenti cause:

  • malattia o infortunio con obbligo alla conservazione del posto di lavoro (art.2110, comma 3 cod. civ.)
  • astensione obbligatoria per maternità
  • congedo matrimoniale
  • adempimento di funzione presso seggi elettorali
  • aspettativa sindacale, salvo diversa previsione contrattuale
  • altri permessi retribuiti
  • periodi di riduzione dell’orario di lavoro

Non sono computabili, invece, ai fini della maturazione del diritto alle ferie, le seguenti assenze:

  • astensione facoltativa
  • malattia del bambino di età inferiore a tre anni
  • servizio militare sia di leva che di richiamo alle armi
  • sciopero
  • preavviso non lavorato.

Il datore di lavoro che non rispetti il diritto del lavoratore a godere di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 600,00 €.

Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da € 400,00 a 1.500,00.

Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da € 800,00 a 4.500,00.

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