Ferie
Le ferie maturano di regola in relazione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa ed alle frazioni di mese superiori ai 15 giorni salvo diversa previsione contrattuale.
Rientrano, inoltre, nei periodi di servizio, ai fini della maturazione del diritto alle ferie, anche quelli durante i quali il prestatore si sia assentato per le seguenti cause:
- malattia o infortunio con obbligo alla conservazione del posto di lavoro (art.2110, comma 3 cod. civ.)
- astensione obbligatoria per maternità
- congedo matrimoniale
- adempimento di funzione presso seggi elettorali
- aspettativa sindacale, salvo diversa previsione contrattuale
- altri permessi retribuiti
- periodi di riduzione dell’orario di lavoro
Non sono computabili, invece, ai fini della maturazione del diritto alle ferie, le seguenti assenze:
- astensione facoltativa
- malattia del bambino di età inferiore a tre anni
- servizio militare sia di leva che di richiamo alle armi
- sciopero
- preavviso non lavorato.
Il datore di lavoro che non rispetti il diritto del lavoratore a godere di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 600,00 €.
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da € 400,00 a 1.500,00.
Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da € 800,00 a 4.500,00.