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Festività soppresse

I seguenti giorni non sono più considerati festivi agli effetti civili:

– S.Giuseppe (19 marzo)

– Ascensione (39 esimo giorno dopo Pasqua)

– Corpus Domini (60 esimo giorno dopo Pasqua)

– SS.Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno ad esclusione del comune di Roma)

– Unità Nazionale (4 novembre)

Le ricorrenze appena citate che cadono nei giorni feriali non costituiscono giorni di vacanza ne possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Sia l’importo erogato a titolo di ex festività godute che l’importo erogato a titolo di ex festività non godute concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale e alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il TFR, concorre alla determinazione della retribuzione utile al suo calcolo l’importo erogato a titolo di ex festività godute.

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