I seguenti giorni non sono più considerati festivi agli effetti civili:
– S.Giuseppe (19 marzo)
– Ascensione (39 esimo giorno dopo Pasqua)
– Corpus Domini (60 esimo giorno dopo Pasqua)
– SS.Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno ad esclusione del comune di Roma)
– Unità Nazionale (4 novembre)
Le ricorrenze appena citate che cadono nei giorni feriali non costituiscono giorni di vacanza ne possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Sia l’importo erogato a titolo di ex festività godute che l’importo erogato a titolo di ex festività non godute concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale e alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il TFR, concorre alla determinazione della retribuzione utile al suo calcolo l’importo erogato a titolo di ex festività godute.