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Festività

Tra le ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa nel nostro ordinamento sono stati previsti anche le sospensioni per la ricorrenza di specifiche festività.

Scopo dell’interruzione dell’attività lavorativa per festività è quello di consentire al lavoratore di celebrare avvenimenti storici del nostro paese o ricorrenze che assumono particolare importanza sociale o religiosa.

La materia a riguardo trova la propria fonte nella Legge 260/1949, integrata dall’Accordo Interconfederale del 26/1/1977, che ha previsto oltre alla retribuzione contrattuale dovuta e la retribuzione nel caso in cui un lavoratore presti la propria opera durante le giornate di Festa.

Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto la propria attività lavorativa durante la festività è riconosciuta allo stesso una maggiorazione retributiva.

Sono considerati festivi i seguenti giorni:

– tutte le domeniche

– il 1 ° gennaio

– il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, festività abolita con la Legge 5/3/1977, n.54 e reintrodotta con D.P.R. 28/12/1985, n. 792

– il 25 aprile (anniversario della liberazione)

– il giorno di lunedì dopo Pasqua

– il 1° maggio (festa del lavoro)

– il 2 giugno (fondazione della Repubblica), a decorrere dal 2001(art.1, legge 20/11/2000 n. 336)

– il 15 agosto (giorno dell’Assunzione della B.V. Maria)

– il 1° novembre (giorno di Ognissanti)

– l’8 dicembre (giorno della festa dell’Immacolata Concezione)

– il 25 dicembre (giorno di Natale)

– il 26 dicembre (giorno di S. Stefano)

– 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (limitatamente al Comune di Roma) D.P.R. 28/12/1985, n.792

– limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo (D.L. 22 febbraio 2011, n. 5) in quanto 150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia.

Con la manovra bis, DL 138/2011, è stato previsto che al fine di non incidere negativamente sulla produzione, a decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, saranno stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività civili, introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse vadano a cadere il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva oppure vengano accorpate alla domenica

Restano ferme, però, le festività del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno (art. 1, co. 24, D.L. n. 138/2011 conv. con mod. in L- n. 148/2011).

I contratti collettivi possono comunque considerare festive altre giornate, oltre a quelle considerate dalla legge, come ad esempio il Santo patrono delle località in cui si svolge la prestazione lavorativa, con la differenza che quelle previste dalla legge cadono necessariamente nella giornata prevista, mentre quelle di origine contrattuale, se le parti raggiungono un accordo, possono essere spostate.

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