Scopo dell’interruzione dell’attività lavorativa per festività è quello di consentire al lavoratore di celebrare avvenimenti storici del nostro paese o ricorrenze che assumono particolare importanza sociale o religiosa.
La materia a riguardo trova la propria fonte nella Legge 260/1949, integrata dall’Accordo Interconfederale del 26/1/1977, che ha previsto oltre alla retribuzione contrattuale dovuta e la retribuzione nel caso in cui un lavoratore presti la propria opera durante le giornate di Festa.
Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto la propria attività lavorativa durante la festività è riconosciuta allo stesso una maggiorazione retributiva.
– tutte le domeniche
– il 1 ° gennaio
– il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, festività abolita con la Legge 5/3/1977, n.54 e reintrodotta con D.P.R. 28/12/1985, n. 792
– il 25 aprile (anniversario della liberazione)
– il giorno di lunedì dopo Pasqua
– il 1° maggio (festa del lavoro)
– il 2 giugno (fondazione della Repubblica), a decorrere dal 2001(art.1, legge 20/11/2000 n. 336)
– il 15 agosto (giorno dell’Assunzione della B.V. Maria)
– il 1° novembre (giorno di Ognissanti)
– l’8 dicembre (giorno della festa dell’Immacolata Concezione)
– il 25 dicembre (giorno di Natale)
– il 26 dicembre (giorno di S. Stefano)
– 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (limitatamente al Comune di Roma) D.P.R. 28/12/1985, n.792
– limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo (D.L. 22 febbraio 2011, n. 5) in quanto 150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia.
Restano ferme, però, le festività del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno (art. 1, co. 24, D.L. n. 138/2011 conv. con mod. in L- n. 148/2011).
I contratti collettivi possono comunque considerare festive altre giornate, oltre a quelle considerate dalla legge, come ad esempio il Santo patrono delle località in cui si svolge la prestazione lavorativa, con la differenza che quelle previste dalla legge cadono necessariamente nella giornata prevista, mentre quelle di origine contrattuale, se le parti raggiungono un accordo, possono essere spostate.