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Fondi di assistenza sanitaria integrativa

I fondi di assistenza sanitaria integrativa sono stati previsti nel nostro ordinamento all’interno della cd Riforma Sanitaria e precisamente all’art. 9 del D.lgs 229/1999.
Si tratta di fondi istituiti a seguito di accordi di contrattazione collettiva al fine di erogare forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale.
I fondi di assistenza sanitaria integrativa sono, pertanto, finalizzati ad erogare trattamenti e prestazioni non compresinei livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti nel piano di assistenza nazionale.
Se previsti all’interno di un contratto collettivo, i fondi di assistenza sanitaria integrativa ne fanno parte integrante. Ne consegue che il datore di lavoro che applica il contratto collettivo ma non aderisce al fondo commette una violazione andando incontro a possibili rivendicazioni economiche o richieste di risarcimento del danno da parte del lavoratore.
I contributi aventi esclusivamente fine di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore godono di un particolare regime fiscale e previdenziale.

I fondi di assistenza sanitaria integrativa più diffusi sono i seguenti:

  • fondoest per i dipendenti del settore Terziario e del Turismo
  • fondofast per i dipendenti del settore Turismo
  • cardiprof per i dipendenti degli studi professionali
  • faschim per i lavoratori dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL
  • fasi per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi
  • fondonegri per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto
  • fasdac per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime
  • quas per i dipendenti con qualifica di “Quadro”
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