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Fonti e gerarchia delle norme

Nel nostro ordinamento le fonti delle norme giuridiche si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione.

Le fonti di produzione sono gli atti o i fatti idonei a produrre diritto. Le fonti di cognizione sono i documenti e le pubblicazioni ufficiali che forniscono la conoscibilità legale della norma (es. la Gazzetta Ufficiale).

Nel nostro ordinamento esistono una pluralità di fonti giuridiche le quali sono regolate da un rapporto gerarchico nel caso in cui due o più fonti stabiliscano fra loro regole diverse o contrastanti.

La gerarchia delle fonti identifica la norma applicabile nel caso di norme contrastanti.

L’art. 1 delle preleggi al codice civile del 1942 poneva la legge al primo posto della gerarchia delle norme.

Con l’entrata in vigore della Costituzione la gerarchia delle fonti interne all’ordinamento risulta essere così ordinata:

  • Alla sommità della scala si trovano i principi fondamentali dell’ordinamento dalle quali discendono i diritti inviolabili. Tali norme non possono essere modificate o riviste
  • Seguono le norme contenute nella Costituzione e le leggi di rango costituzionale
  • Le leggi statali ordinarie e fonti e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi)
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi e consuetudini

Nel nostro ordinamento negli ultimi decenni hanno acquistato una grandissima rilevanza le fonti di origine comunitaria le quali in virtù di quanto disposto dall’art. 11 della Costituzione limitano la sovranità dello Stato trasferendo il potere legislativo ad un organo esterno. Tali norme sono gerarchicamente pari alle norme di costituzionali.

Anche in materia di diritto del lavoro trovano applicazione le generali regole atte a disciplinare le fonti del diritto nel nostro ordinamento.

La peculiarità delle fonti del diritto del lavoro è data dall’autonomia collettiva.

Nel diritto del lavoro si parla di fonti eteronome e fonti autonome.
Le fonti eteronome sono quelle “esterne” create dal legislatore.
Le fonti autonome scaturiscono da libere determinazioni dell’autonomia negoziale privata e collettiva quali ad esempio il contratto collettivo di lavoro.

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