In materia di licenziamenti, il “giustificato motivo” rappresenta causa legittima di recesso dal contratto da parte del datore di lavoro.
La disciplina a riguardo è contenuta all’art. 3 della L. n. 604/1966 e può essere soggettivo o oggettivo.
Il giustificato motivo soggettivo si realizza quando il lavoratore incorre in “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali”. A differenza con la giusta causa il licenziamento per giustificato motivo soggettivo prevede il preavviso.
Inoltre, può riguardare solo gli obblighi discendenti dal contratto di lavoro relativi cioè alla prestazione lavorativa, la quale deve essere svolta con diligenza, correttezza e buona fede.
E’ da precisare che la legge espressamente prevede che l’inadempimento debba essere notevole.
Spesso la giurisprudenza per la configurazione del notevole inadempimento tiene conto del grado di colpa del lavoratore e non anche nell’utilità del datore compromessa dall’inadempimento.
L’inadempimento non notevole non legittima il licenziamento ma è sanzionabile con le minori sanzioni disciplinari.
Il giustificato motivo oggettivo consiste in “ragioni inerenti alla attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Esso legittima il licenziamento purché sia rispettato dal datore di lavoro il periodo di preavviso.
Il giudice nel verificare la legittimità del licenziamento deve accertare il nesso di causalità tra il licenziamento e le ragioni tecnico – produttivo – organizzativo richieste dalla legge, non potendo, tuttavia, sindacare sulle scelte di gestione dell’imprenditore in virtù dell’art. 41 Cost.il quale prevede la libertà dell’iniziativa economica privata.
Da ultimo è da segnalare che la giurisprudenza ha elaborato il principio del licenziamento come extrema ratio. Secondo tale principio il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo quando il lavoratore non possa essere utilizzato su posizioni diverse all’interno dell’azienda anche assegnandolo a mansioni diverse o inferiori a quelle ricoperte.