Consulente del lavoro dal 1981

Impianti audiovisivi

L’art.4 dello Statuto dei Lavoratori, così come riformato dal D.Lgs. 151/2015, dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:
  • per esigenze organizzative e produttive;
  • per la sicurezza del lavoro;
  • per la tutela del patrimonio aziendale.
Nei casi sopra indicati gli impianti audiovisivi possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ove non riesca a trovare un accordo, il datore di lavoro può rivolgersi Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il D.Lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, sposando l’orientamento della giurisprudenza, ha introdotto due importanti eccezioni a tale regola procedurale. Essa non si applica (dunque non è necessario un accordo sindacale né ricorrere alla DTL o al Ministero) agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per l’istallazione di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Altra novità introdotta dal medesimo decreto attuativo è l’espresso rinvio al Codice della Privacy, per cui, le informazioni raccolte con gli strumenti di videosorveglianza “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
La disciplina previgente prevedeva che, contro il provvedimento di rigetto o accoglimento dell’autorizzazione ad installare gli impianti audiovisivi, il datore di lavoro o i sindacati dei lavoratori potessero proporre ricorso entro 30 giorni al Ministero del Lavoro. Nel silenzio della norma vigente, conseguente alla abrogazione del passaggio, deve ritenersi la possibilità di rivolgere al giudice le istanze in materia.
Leggi anche