Può essere definito come imprenditore commerciale colui che professionalmente esercita una delle seguenti attività:
– attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
– attività intermediaria nella circolazione dei beni;
– attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
– attività bancaria;
– attività ausiliarie delle precedenti (art. 2195 c.c.).
Pur essendo nate numerose attività commerciali soprattutto nel cosiddetto settore del terziario avanzato, non esiste una vera e propria norma che elenchi tassativamente le attività ausiliarie.
Tuttavia la giurisprudenza è d’accordo nel ritenere come attività ausiliarie quelle del mediatore, dell’agente di commercio, delle agenzie di pubblicità e quelle di viaggio.
Ai sensi dell’art. 2082 del c.c. i segni distintivi dell’impresa commerciale sono la professionalità e l’organizzazione intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività.