Sono piccoli imprenditori:
- il coltivatore diretto del fondo;
- l’artigiano;
- il piccolo commerciante;
- coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
Il codice civile all’articolo 2135 individua una ulteriore tipologia: l’imprenditore agricolo.
“E’ imprenditore agricolo colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.”
L’art. 2195 c.c. si occupa di fornire la definizione di imprenditore commerciale.
E’ imprenditore commerciale chi esercita professionalmente una o più delle seguenti attività:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
La dottrina è concorde nel ritenere che la definizione fornita dal codice non è completa, pertanto sulla base di essa è possibile definire “commerciali” tutti gli imprenditori ad esclusione da quelli definiti dall’art. 2135, che definisce l’imprenditore agricolo.
La legge 8 agosto 1985 n. 443 definisce la figura dell’imprenditore artigiano.
E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.