La definizione giuridica di impresa si ricava dall’art. 2082 c.c. il quale fornisce la definizione di imprenditore: “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Ne consegue che l’impresa è un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Sotto il profilo economico, va aggiunto che l’impresa deve essere finalizzata al conseguimento di un ricavo.
L’impresa può essere esercitata sia da una persona fisica che da una persona giuridica.
Quando il soggetto giuridico è una persona fisica si parla di impresa individuale. In questo caso l’imprenditorerisponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell’impresa. Simili al concetto di impresa individuale sono anche le imprese familiari e le imprese coniugali.
Se l’impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste societaria. In questo caso possiamo distinguere tra:
- società di persone
- società di capitali
- società cooperative
Altre forme di impresa sono: le associazioni temporanee d’impresa, i consorzi d’imprese e il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
Infine possiamo distinguere le imprese a seconda che producano beni o servizi.
Le imprese che producono beni materiali possono essere così classificate:
- Imprese agricole (producono beni non necessariamente sfruttando processi naturali legati alla terra, allevano animali, curano cicli biologici, praticano l’attività boschiva)
- Imprese industriali (compiono trasformazioni tecniche dei beni)
Le imprese che producono servizi sono così classificate:
- Imprese di trasporto e telecomunicazioni
- Imprese che distribuiscono energia elettrica, gas, acqua
- Imprese di commercio
- Imprese di credito
- Imprese di assicurazione
- Imprese che forniscono servizi informatici