Al fine di favorire l’esodo del personale dalle aziende, queste ultime spesso ricorrono alla tecnica dell’incentivazione, erogando somme ad integrazione del trattamento di fine rapporto.
Per essere qualificate come tali ed essere assoggettate alla specifica disciplina previdenziale e fiscale è necessario che le somme siano corrisposte al fine dello scioglimento del contratto di lavoro.
La volontà di sciogliere il contratto di lavoro può risultare da un accordo individuale o a seguito di una trattativa sindacale.
Tali somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo sono escluse dalla base imponibile, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso.
L’importo erogato a tale titolo non viene considerato ai fini della formazione della base imponibile per il calcolo di contributi di assistenza e previdenza sociale.
Tale importo invece, concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. L’imposta deve essere determinata con aliquota media secondo le modalità previste per la tassazione separata del trattamento di fine rapporto.
Salvo diversa disposizione di legge, l’importo erogato a titolo di incentivazione all’esodo non concorre alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR.