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Incentivo all’esodo

Gli incentivi all’esodo consistono in delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore, corrisposte con la finalità di risolvere il rapporto di lavoro.

Per essere qualificati come tali ed essere assoggettati alla specifica disciplina previdenziale e fiscale è necessario che le somme siano corrisposte al fine dello scioglimento del contratto di lavoro.

La volontà di sciogliere il contratto di lavoro può risultare da un accordo individuale o a seguito di una trattativa sindacale.

Le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo dei lavoratori non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali, purché risulti la chiara volontà che tali somme siano erogate con il fine di risolvere il rapporto di lavoro.

L’INPS ha precisato che non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali neanche le erogazioni che hanno denominazioni diverse, ma che sono comunque finalizzate ad agevolare lo scioglimento del rapporto, quali ad esempio le somme erogate per il prepensionamento, per la cessazione del contratto a termine e le somme erogate a fronte di riduzione del personale.

Dal punto di vista fiscale le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo sono soggette a tassazione separata con applicazione dell’aliquota utilizzata per la tassazione del TFR.

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