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Indennità di disoccupazione

La riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, attuativo del Jobs Act, ha previsto, per chi perde involontariamente il lavoro a partire dal 1° maggio 2015, nuove indennità di disoccupazione: NASPI, ASDI e Dis Coll.

La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque abbia perso il lavoro a partire dal 1° maggio 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Normativa Previgente

La NASPI sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, per la cessazione involontaria dal lavoro che si siano verificate fino al 30 aprile 2015.

I requisiti per l’accesso all’ASPI erano:

  • Perdita del lavoro per motivi non connessi alla volontà del lavoratore (quindi non per dimissioni o recesso su accordo delle parti);
  • Posizione assicurativa presso l’INPS da almeno 2 anni;
  • Versamento di almeno 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti la perdita del lavoro.

Per la Mini AspI era invece richiesto solo il versamento di almeno 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro (sempre a seguito della perdita del lavoro per motivi non connessi alla volontà del lavoratore).

Normativa attuale

La NASPI in vigore dal 1° maggio 2015 spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione:
  • 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti al licenziamento;
  • 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

L’indennità di disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La NASPI, nel 2016, ha una durata massima di 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

La misura dell’importo dell’assegno di disoccupazione pagato dall’INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33.

In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenzialetra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1300 euro al mese (importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro).

E’ prevista una riduzione progressiva dell’indennità: a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione dell’indennità l’importo della NASPI è ridotto del 3%.

Ulteriori indennità di disoccupazione previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali sono:

  1. ASDI: è l’indennità che spetta per ulteriori 6 mesi ai lavoratori che finita la Naspi sono ancora privi di lavoro. Tale beneficio, spetta solo agli over 55 anni e con figli minori a carico con ISEE sotto i 5000 euro.
  2. Nuovo assegno di ricollocamento 2016: misura a sostegno del reddito di coloro che finita la fruizione della Naspi, conservano per almeno i 4 mesi successivi, lo stato di disoccupazione. Tale beneficio, non consiste in un contributo in denaro ma in voucher per i disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione da spendere presso enti di formazioni e centri per l’impiego, per corsi di formazione e professionali.
  3. DIS-COLL è invece la nuova disoccupazione collaboratori, che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’erogazione dell’assegno, spetta a chi ha determinati requisiti ovvero: almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente. L’importo Dis-coll è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili, mentre se il reddito è superiore a predetta soglia, l’indennità spettante aumenta fino ad un massimo di 1300 euro. La durata Dis-coll è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro.
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