Questa indennità spetta qualora il lavoratore si impegni a restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della chiamata garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità. Viene utilizzata nel contratto di lavoro intermittente e si somma alla retribuzione spettante per le ore di lavoro effettivamente prestato.
La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi (anche aziendali) e non è comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015).
Inoltre, l’indennità di disponibilità:
a) è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015)
b) è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo (art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015).
Il preavviso per la chiamata e l’importo dell’indennità devono essere precisate nel contratto di assunzione.
Il lavoratore che, per malattia o altra causa, si trovi nell’impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore di lavoro.
Se è stata assicurata la disponibilità a chiamata, il lavoratore non può rifiutare di fornire la prestazione senza fondato motivo, pena la perdita dell’indennità di disponibilità e il risarcimento del danno eventualmente arrecato al datore di lavoro.