L’indennità di mobilità è il trattamento di sostegno al reddito erogato dall’INPS ai lavoratori licenziati e collocati in mobilità da parte di aziende in difficoltà economiche che hanno avviato la procedura di mobilità.
Possono beneficiare dell’indennità di mobilità, qualora si trovino in situazione di disoccupazione generata da un licenziamento per riduzione di personale operato da aziende soggette a CIGS, diverse da quelle edili: i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di quadro, impiegato, operaio, socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro, lavoratore a domicilio.
Ne sono invece esclusi, ancorché licenziati da aziende soggette a CIGS, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori assunti a tempo determinato, i lavoratori del trasporto marittimo ed aereo.
La L. 92/2012 ha esteso l’applicazione della CIGS ad alcuni settori, autorizzando dunque automaticamente l’estensionedella mobilità ai medesimi.
A partire dal 1° gennaio 2013 viene concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese:
- imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; – imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
L’erogazione dell’indennità di mobilità è subordinata ai seguenti requisiti:
- anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell’ultimo rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha messo in mobilità;
- almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità (Sentenza Corte Costituzionale n. 423/95 circ.n. 255 del 14.12.96 );
- iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’ufficio regionale del lavoro. Si sottolinea che la norma stabilisce, però, che l’iscrizione nelle liste non prevede necessariamente il diritto alla relativa indennità dal momento che possono essere iscritti anche soggetti che, durante il periodo di iscrizione, usufruiscono della sola indennità di disoccupazione ordinaria.
L’indennità di mobilità spetta nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda, comprendente le sole voci fisse che compongono la busta paga, e non può superare il limite massimo stabilito annualmente.
La durata dell’indennità di mobilità varia dai 12 ai 48 mesi a seconda dell’età del lavoratore e dell’area geografica in cui è sita l’azienda.
La L.92/2012 ha disposto il passaggio graduale dalla mobilità all’Aspi (oggi Naspi)
La domanda di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e la domanda di indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito (NASpI, DIS-COO e mobilità), ancora privi di occupazione, sono tenuti a contattare i Centri per l’Impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e, in mancanza, sono convocati dal Centro per l’Impiego per stipulare il patto di servizio.