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Indennità di panatica

Vi è una particolare indennità (detta indennità di panatica) che spetta al lavoratore nel caso in cui, durante l’imbarco e in casi eccezionali, l’armatore non sia in grado di fornire il servizio di mensa a bordo della nave.

L’importo erogato a tale titolo concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo delle imposte e dei contributi di assistenza e previdenza sociale.

L’imposta deve essere determinata in modo ordinario applicando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell’anno di erogazione. Salvo diverse disposizioni di legge l’importo erogato a titolo di indennità di panatica concorre alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Va detto che dal 1° Gennaio 1998 non viene più applicata la disposizione dell’art. 12 della legge n. 153/1969 sull’imponibilità al 40% dell’indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo.

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