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Indennità di partecipazione stage

La Riforma Fornero, L. n. 92/2012, ha introdotto le nuove linee guida in materia di stage e tirocini, che ad oggi rappresentano alcune tra le forme di inserimento/reinserimento al lavoro più utilizzate nel mercato.

Uno dei punti salienti di tali linee guida, è l’introduzione dell’indennità di partecipazione a favore del tirocinante.

Al tirocinante non spetta infatti una retribuzione, ma la L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) ha previsto, per i soli tirocini formativi e di orientamento, il riconoscimento di una “congrua indennità”.

Dal punto di vista fiscale l’indennità che viene corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Non essendo però configurabile il tirocinio come attività lavorativa subordinata, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

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