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Indennità di sede disagiata

Taluni contratti collettivi di lavoro possono prevedere il riconoscimento e l’erogazione di un’indennità di sede disagiata, quale elemento aggiuntivo della retribuzione.

L’indennità di sede disagiata, solitamente, è prevista qualora nella località ove il lavoratore è tenuto a svolgere normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
L’importo erogato a titolo di indennità di sede disagiata concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente per cui è computabile nella base previdenziale nonché rileva ai fini fiscali.

Salvo diversa previsione contrattuale, l’indennità di sede disagiata concorre anche alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR.

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