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Indennità di turno

Viene prevista da alcuni contratti collettivi con la finalità di compensare il lavoratore per il disagio subito nello svolgere la propria attività lavorativa a turni regolari periodici.
Di norma l’indennità di turno consiste in una percentuale di maggiorazione della retribuzione oraria che si differenzia a seconda se il turno cade in ore diurne o notturne.

In modo specifico, questa indennità è prevista per compensare il lavoro svolto di domenica (“la particolare penosità del lavoro svolto di domenica” riprendendo le parole usate dalla giurisprudenza) e non solo attraverso l’erogazione di un supplemento di paga riferito alla prestazione, ma anche attraverso l’attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura, come un numero maggiore di giorni di riposo (riposi compensativi), che diversificano il trattamento economico-normativo dei turnisti rispetto a quello dei lavoratori che invece usufruiscono del riposo domenicale.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8254/10, che è intervenuta proprio in materia di indennità di turno, stabilisce che non spetta alcuna indennità di turno per i dipendenti che, pur avendo un orario articolato, lavorano in una struttura che non offre la continuità del servizio, ad esempio perché non è aperto la domenica e durante le festività.

Per contro, si può affermare, dunque, che l’indennità di turno è erogata a fronte di un’attività continuativa ed ininterrotta.

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