Nei rapporti di lavoro domestico di tipo convivente, il lavoratore percepisce in natura il vitto e l’alloggio vivendo, appunto, con il datore di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore non presti la propria attività in determinate giornate ma venga retribuito allo stesso modo (es: ferie), il datore di lavoro dovrà corrispondere l’indennità di vitto e alloggio non essendo percepita in natura.