Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di preavviso in questione, il recedente deve corrispondere alla controparte un’indennità, cd. indennità sostitutiva del preavviso, che equivale a quella quota di retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso.
L’indennità sostitutiva del preavviso, comunque, rientra nella base imponibile contributiva dal momento che nel periodo del preavviso non prestato sono riconosciuti al lavoratore i diritti e gli emolumenti che gli sarebbero spettati nel corso del rapporto di lavoro, compresi dunque i contributi previdenziali a suo favore, con la conseguenza che la somma in questione risulta assoggettata al regime contributivo ordinario per tutte le somme a carico dei lavoratori, nonché per l’ammontare a carico del datore.