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Indennità sostitutiva del preavviso

La legge espressamente riconosce a ciascun contraente la possibilità di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’obbligo di riconoscere all’altra parte un termine di preavviso stabilito dai Contratti collettivi di lavoro, dagli usi o secondo equità.

Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di preavviso in questione, il recedente deve corrispondere alla controparte un’indennità, cd. indennità sostitutiva del preavviso, che equivale a quella quota di retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso.

Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la suddetta indennità non presenta affatto natura retributiva ma risarcitoria, poiché viene corrisposta in seguito ad un inadempimento (Cass. 28/5/1992, n. 6406).

L’indennità sostitutiva del preavviso, comunque, rientra nella base imponibile contributiva dal momento che nel periodo del preavviso non prestato sono riconosciuti al lavoratore i diritti e gli emolumenti che gli sarebbero spettati nel corso del rapporto di lavoro, compresi dunque i contributi previdenziali a suo favore, con la conseguenza che la somma in questione risulta assoggettata al regime contributivo ordinario per tutte le somme a carico dei lavoratori, nonché per l’ammontare a carico del datore.

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