L’indennità sostitutiva per ferie non godute è un’indennità economica corrisposta al lavoratore che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire del periodo feriale che gli spetta per legge.
Il diritto alle ferie è un diritto costituzionalmente garantito, indisponibile ed irrinunciabile dal lavoratore.
La legge, infatti, prevede espressamente un periodo minimo di ferie annuali pari a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
La mancata fruizione delle ferie, dunque, potrà essere risolta con il differimento delle stesse o con il pagamento di un’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Essa risulta essere imponibile sia a livello fiscale che previdenziale.
In vero, la natura dell’indennità sostitutiva è stata oggetto di dispute giurisprudenziali.
Una parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che l’indennità avrebbe natura risarcitoria, dal momento che è diretta a ristorare il danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata concessione del riposo spettantegli (art.2109 cod. civ. e art. 36 Costituzione), motivo per cui non dovrebbe essere assoggettabile a contribuzione previdenziale.
Un’ altra parte, invece, sostiene che l’indennità sostitutiva per ferie non godute abbia natura retributiva, poiché è un compenso corrisposto al prestatore di lavoro, in dipendenza dell’attività lavorativa svolta, e in quanto tale deve essere soggetta a contribuzione sia previdenziale che assistenziale.
L’importo erogato a titolo di “rimborso” per le ferie non godute, invece, non concorre alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R..
Spetta la lavoratore l’onere di provare lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle giornate che avrebbero dovuto essere destinate alla fruizione delle ferie al fine di inoltrare la richiesta di indennità per ferie non godute.