La ragione per cui il datore può decidere di fornire indumenti di lavoro ai propri dipendenti è di evitare ai lavoratori stessi l’eccessiva usura degli indumenti personali, motivo per cui in sostituzione degli indumenti da lavoro è possibile corrispondere un’indennità cd di vestiario o per logorio indumenti.
Secondo la Circolare dell’INPS n. 246 del 17 giugno 1976 l’eventuale indennizzo per logorio di indumenti, corrisposta in sostituzione della fornitura di indumenti da lavoro, non può rientrare nella voce “rimborsi a pie’ di lista” poiché risultano un rimborso di spese non documentate e avente carattere forfettario.
Di norma si ritiene che gli indumenti di lavoro messi a disposizione del lavoratore non costituiscono alcun vantaggio aggiuntivo alla retribuzione, a meno che non ci sia un uso personale extra-lavoro.
- addebitare con regolare fattura al dipendente il controvalore
- considerare il controvalore come retribuzione