Viene definito così quel complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
L’art. 18 del T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) annovera l’informazione, al pari della formazione e dell’addestramento, tra gli obblighi gravanti in capo al datore di lavoro quale garante principale della sicurezza dell’azienda.
L’attività di informazione nei confronti dei lavoratori è necessaria affinché gli stessi siano messi al corrente delle situazioni di pericolo e di rischio generali e specifici connessi all’attività svolta, nonché alle procedure utili a fronteggiare le suddette situazioni.
L’informazione del datore è propedeutica al processo di formazione dei dipendenti dell’azienda, essendo ad esso intimamente legata.
Nello specifico, secondo la normativa vigente, ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività
- le misure e le attività di protezione e di prevenzione adottate
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori
- i nominativi dei lavoratori addetti all’antincendio ed al pronto soccorso
- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
Anche il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS), ai sensi della norma, è titolare, oltre che del diritto di partecipazione, del diritto di consultazione, del diritto di proposizione, anche del diritto d’informazione circa la sicurezza nell’azienda.