La legge espressamente prevede e riconosce alle persone assicurate contro gli infortuni e le malattie professionali il diritto al risarcimento del danno verificatosi in itinere.
In vero, l’introduzione nell’ordinamento dell’infortunio in itinere è frutto di numerosi interventi giurisprudenziali che hanno dato forma all’istituto poi riconosciuto a livello normativo.
Con questa terminologia si intende ogni incidente occorso al dipendente nel tragitto che va dall’abitazione privata al luogo di lavoro e viceversa.
Il criterio guida che da sempre conduce all’indennizzabilità o meno dell’infortunio in itinere è dato dall’inerenza dell’evento con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le fattispecie che rientrano nella nozione di infortunio in itinere sono:
- infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro
- infortunio durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi
- infortunio durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale
Si sottolinea che possono essere riconosciuti come infortuni in itinere anche quelli verificatisi utilizzando un mezzo di trasporto privato ma solo a determinate condizioni:
- inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro;
- incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi;
- distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi.
La Cassazione ha stabilito la configurabilità di un infortunio in itinere laddove lo stesso si verifichi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali.