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Infortunio sul lavoro

Con questa espressione si intende l’incidente occorso ad un lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativae per causa violenta, da cui derivi un’inabilità al lavoro, permanente o temporanea, o la morte del lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto ad un indennizzo da parte dell’INAIL e alla fruizione di tutte le cure mediche, ma si può trattare anche di assegni permanenti o rendite, simili ad una sorte di pensione.

Durante il periodo dell’ infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Tutti i titolari di un rapporto di lavoro, dipendente o meno, compresi dirigenti e imprenditore, sono assicurati all’INAIL(sono rare le esclusioni), che incassa dei premi, ottenuti applicando sulle retribuzioni lorde o sui salari convenzionali un tasso a cui corrisponde una determinata classe di “rischio”.
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l’INAIL, poi, eroga le prestazioni dovute.

Il lavoratore è tenuto a dare immediata comunicazione al datore di lavoro circa l’ infortunio sul lavoro occorso.

Entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dell’infortunio sul lavoro, il datore è tenuto a esporre denuncia all’INAIL, allegando il relativo certificato medico, e alla locale autorità di pubblica sicurezza o alla Questura.
Nel caso in cui l’ infortunio sul lavoro provochi la morte o renda prevedibile il rischio di morte, la denuncia all’INAIL deve essere fatta telegraficamente entro 24 ore dall’infortunio a cui deve seguire la denuncia normale.

La denuncia oggi viene fatta direttamente on-line collegandosi al sito dell’Istituto www.inail.it e compilando l’apposito formulario.

L’Art. 21 del D. Lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, ha modificato il T.U. delle Disposizioni per l’Assicurazione Obbligatoria Contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (DPR 1124/1965), disponendo che, a partire dal 23 marzo 2016 (180° giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto).
In seguito a tale modifica normativa per ogni infortunio sul lavoro abbia per conseguenza la morte o l’inabilità del lavoratore per più di 3 giorni: obbligo a carico del datore di lavoro di indicare i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio che ha accertato l’infortunio.
Il decreto attuativo ha introdotto, inoltre, l’obbligo di denuncia all’Autorità di PS tutte le volte che ricorra un infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
Se l’infortunio non consente al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa per più di tre giorni, l’Inail lo indennizza per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, compresi i giorni festivi, fino a completa guarigione e a partire dal quarto giorno successivo alla data dell’infortunio.
Il valore dell’indennità corrisposta è pari al:
  • 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° fino al 90° giorno;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata in base a quella che è stata effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio. Per specifiche categorie, il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto ministeriale, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro.

La maggior parte dei contratti collettivi prevede un’integrazione del trattamento Inail da parte del datore di lavoro, che permette la copertura dell’indennità giornaliera del 100%. Il datore di lavoro, inoltre, è obbligato a pagare al lavoratore infortunato:

  • l’intera retribuzione per la giornata nella quale si è verificato l’infortunio;
  • il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
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