In alcuni casi il datore di lavoro eroga, alla cessazione del rapporto di lavoro, un importo, a titolo di liberalità, a integrazione del trattamento di fine rapporto.
Esistono inoltre, fattispecie di erogazioni, anche contrattuali, di premi di anzianità erogati ai lavoratori che raggiungano determinate anzianità di servizio.
L’importo erogato a tale titolo concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’imposta deve essere determinata con aliquota media, secondo le modalità previste per la tassazione separata del trattamento di fine rapporto.
Salva diversa disposizione contrattuale, l’importo erogato a tale titolo non concorre alla determinazione dellaretribuzione utile al calcolo del Tfr.
Per quanto concerne l’imponibile previdenziale, va ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 1998, con la legge di ammortizzazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, sono esclusi dalla base imponibile le somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso.