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Intermediazione di manodopera

Nel nostro ordinamento vige il “divieto di intermediazione di manodopera”, ovvero quel fenomeno di lavoratori che vengono assunti da un datore (intermediario) ma che in realtà prestano la loro attività in favore di altro imprenditore(committente) il quale, in tal modo, ottiene la forza lavoro necessaria sopportando un più basso costo del lavoro.

Il divieto di intermediazione della manodopera ( L. n. 1369/60) nasce, storicamente, al fine di combattere il fenomeno del “caporalato”, attraverso cui si procedeva allo sfruttamento della manodopera, soprattutto in ambito agricolo ed edile.

La fattispecie dell’intermediazione di manodopera vietata dall’ordinamento si differenzia dall’appalto di opere e serviziin cui il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli altri subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (D.Lgs. n. 276/03).

A fronte del suddetto divieto, l’ordinamento ha previsto la possibilità di svolgimento dell’attività di intermediazione solo da specifici soggetti autorizzati iscritti in un apposito albo, istituito presso il Ministero del Lavoro.

Il recente D.M. 20/09/2011 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abilita nuovi soggetti allo svolgimento di attività di intermediazione nel mercato lavoro: scuole secondarie di secondo grado e università tenute, in quanto tali, all’iscrizione all’albo informatico delle agenzie per il lavoro.

Infine, la cd Manovra di ferragosto (D.L. n. 138/11) ha introdotto nel codice penale l’art. 603 bis riguardante il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In caso di intermediazione illecita di manodopera è prevista come pena la reclusione dai 5 agli 8 anni e una multa da 1000 a 2000 euro per ogni lavoratore reclutato nello svolgimento di un’attività organizzata di intermediazione di manodopera tale da sfruttare, tramite violenza, minaccia, intimidazione lo stato di bisogno o di necessità del lavoratore.

Indicatori del di questa forma di reato sono:

  • retribuzione difforme ai CCNL
  • violazione normativa orario di lavoro
  • violazione normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
  • sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Aggravanti del reato di intermediazione di manodopera, che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

  • lavoratori reclutati maggiore di 3
  • uno o più lavoratori minorenni
  • esposizione dei lavoratori a grave pericolo

Le pene accessorie legate al reato di intermediazione di manodopera:

  • interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, forniture di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti
  • esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici
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