Il “lavoratore svantaggiato”, secondo i criteri definiti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 2204/2002), e dalla legislazione nazionale (Legge 8 novembre 1991, n. 381), è un soggetto che viene ritenuto meritevole di particolare tutela ed assistenza per l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
In favore del lavoratore svantaggiato sono infatti previste una serie di misure di incentivazione, economiche e normative, finalizzate all’inserimento ovvero al reinserimento nel mercato del lavoro.
Con questa locuzione si intende dunque qualsiasi persona appartenente ad una determinata categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;
- qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un’altra sanzione penale;
- qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
- qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
- ex degenti di istituti psichiatrici,
- soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354.