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Lavoratori comunitari

La legge garantisce ai lavoratori comunitari e alle loro famiglie il diritto di soggiorno, la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Per lavoratore comunitario si intende, qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea.

In via generale, i lavoratori comunitari e i loro familiari hanno diritto di esercitare in Italia qualsiasi attività economica subordinata o autonoma, escluse le attività che le disposizioni nazionali e comunitarie riservano ai cittadini italiani.

Sono previsti distinti provvedimenti di autorizzazione al soggiorno che vengono adottati in base alla durata dello stesso:

  • il soggiorno fino a tre mesi è permesso a condizione e finché il cittadino comunitario sia in possesso dei documenti previsti per l’ingresso, abbia risorse economiche adeguate e non costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • il soggiorno per periodi superiori a tre mesi è permesso ai lavoratori (autonomi o subordinati), anche se temporaneamente inabili al lavoro, in stato di disoccupazione o frequentanti un corso di formazione professionale. A tale scopo gli interessati devono iscriversi all’anagrafe presentando la documentazione prevista dalla legge;

In caso di soggiorno legale e continuativo per cinque anni nel territorio nazionale, il cittadino UE ha diritto al riconoscimento del soggiorno permanente.

I lavoratori comunitari che intendono quindi stabilirsi in Italia, oppure in un altro stato dell’Unione Europea, non devono più richiedere la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall’ingresso, devono iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.

I lavoratori comunitari che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, nel caso in cui manifestino intenzione di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea.

Un regime particolare è previsto nelle ipotesi di distacco. La legge disciplina l’ipotesi del distacco in Italia di lavoratori stranieri nell’ambito di una prestazione di servizi. In questo caso il lavoratore non viene assunto direttamente in Italia e il rapporto di lavoro rimane in capo all’impresa situata all’estero. La prestazione lavorativa, di durata limitata, viene espletata nell’interesse e per conto dell’impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, nonché i connessi adempimenti retributivi e previdenziali.

Le medesime disposizioni si applicano alle imprese situate in uno Stato diverso dall’Italia che, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore in territorio italiano:

  • per conto proprio e sotto la loro direzione, nell’ambito di un contratto di appalto di servizi concluso con il destinatario della prestazione che opera in Italia;
  • presso un’unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo.

In entrambi i casi durante il periodo di distacco deve continuare ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.

L’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori neocomunitari di Romania e Bulgaria (entrate a far parte dell’Unione Europea dal 2007) presenta invece delle particolarità. La libera circolazione nel territorio dell’unione europea, infatti, è operativa fin dal 2007 solo per alcuni settori:

  • agricolo
  • turistico alberghiero
  • lavoro domestico e assistenza alla persona
  • edilizio
  • metalmeccanico
  • dirigenziale ed altamente qualificato
  • stagionale

Fino al 31 dicembre 2011 vige, invece, uno speciale regime transitorio nei confronti dei lavoratori Bulgari e Rumeni operanti nei restanti settori produttivi. I lavoratori neocomunitari possono essere assunti solo  mediante la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, di una richiesta di nullaostautilizzando l’apposita modulistica.

I lavoratori comunitari che hanno diritto di soggiorno in Italia possono essere assunti secondo le disposizioni legislative previste per la generalità dei lavoratori italiani. Nel caso in cui il datore di lavoro provveda all’assunzione di lavoratori comunitari, sarà tenuto a trasmettere la comunicazione di assunzione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, utilizzando il nuovo modello Unificato Lav.

Il rapporto di lavoro, comprese le disposizioni previdenziali ed assicurative, è dunque interamente regolato dalle leggi nazionali fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale.

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