I “lavoratori con problemi di tossicodipendenza” rientrano in una specifica normativa che disciplina la materia relativa agli stupefacenti, alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, demandando alla contrattazione collettiva eventuali trattamenti più favorevoli.
I lavoratori tossicodipendenti, assunti a tempo indeterminato, che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario al trattamento riabilitativo senza corresponsione della retribuzione.
L’accertamento dello stato di tossicodipendenza viene demandato ad una struttura sanitaria pubblica, individuato nel Servizio per la tossicodipendenza, istituito presso le ASL.
La durata dell’assenza dei lavoratori tossicodipendenti è variabile in base alla durata del programma terapeutico personalizzato, non dovrà comunque essere superiore a tre anni, fruibili in periodi frazionati.
Il diritto all’ assenza non retribuita, con mantenimento del posto di lavoro, è riconosciuto anche ai lavoratori familiaridi lavoratori tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo dello stesso, qualora il servizio per le tossicodipendenze né attesti la necessità
Per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti assenti è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato.
La contrattazione collettiva o aziendale, potrà contenere disposizioni circa le forma della comunicazione al datore di lavoro, l’eventuale previsione di trattamenti economici durante i suddetti periodi di assenza e del periodo di assenza usufruibile dal familiare, nel caso in cui il Servizio Sanitario, non né abbia fissato la durata.