Il lavoro a domicilio forma oggetto di una specifica disciplina regolamentata dalla Legge 18/12/1973 n. 877.
Sono considerati lavoratori a domicilio coloro che, con vincolo di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio o in un locale di cui abbiano disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche con l’aiuto accessorio dei propri familiari conviventi e a carico, ad esclusione di altro personale dipendente o di apprendisti.
Il ricorso al lavoro a domicilio è vietato quando:
- l’attività comporti l’utilizzo di sostanze e materiali nocivi o pericolosi per il lavoratore;
- l’attività sia svolta per conto di aziende che abbiano effettuato licenziamenti o sospensioni negli ultimi 12 mesi, a causa di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di riconversione;
- l’attività sia svolta per conto di aziende che intendano proseguire l’attività, a seguito di cessione di macchinari e attrezzature, utilizzando i dipendenti precedentemente occupati nei propri reparti.
I lavoratori che intendono effettuare prestazioni lavorative presso il proprio domicilio devono iscriversi in un apposito Registro dei lavoratori a domicilio, istituito presso i Centri per l’impiego.
Il datore di lavoro che intende commissionare lavoro a domicilio deve trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro.
Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro dovrà contenere anche:
- le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro,
- la descrizione del lavoro eseguito,
- la specificazione della quantità e della qualità di esso.
L’assunzione dei lavoratori a domicilio sarà nominativa e la procedura seguirà le medesime modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Pertanto, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici senza alcuna esclusione settoriale, che intendono instaurare un rapporto di lavoro a domicilio dovranno darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, utilizzando il nuovo modello Unificato Lav.
Il calcolo della retribuzione per i lavoratori a domicilio avverrà sulla base di tariffe di cottimo pieno stabilite dai contratti collettivi di categoria e nel caso in cui non le prevedano, le stesse verranno determinate da una commissione regionale composta in modo paritetico dai datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
I CCNL prevedono per lavoratori a domicilio una maggiorazione della retribuzione, a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali. Tale maggiorazione erogata al lavoratore, in sostituzione del mancato godimento dei suddetti istituti contrattuali, ha natura retributiva e non risarcitoria pertanto sarà assoggettata ai contributi previdenziale ed assistenziali.
La contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a domicilio è quella prevista per la generalità dei lavoratori subordinati, fatta eccezione per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
I contributi generalmente saranno calcolati sulle tariffe di cottimo pieno stabilite dalla contrattazione collettiva ed effettivamente corrisposte ai lavoratori nel rispetto dei minimali contributivi rivalutati annualmente.