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Lavoro accessorio

Il lavoro accessorio è stato istituto introdotto nel nostro ordinamento con il Dlgs n.276/2003 ed attuato con la legge n. 112/2008.

Il lavoro accessorio si pone quale utile strumento di contrasto al lavoro sommerso per particolari categorie di soggetti a rischio esclusione sociale, non entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne ovvero per particolari attivitàpuntualmente elencate nell’art. 70 del Dlgs del 2003.

La peculiarità di questa forma di lavoro consiste nella natura meramente occasionale e accessoria dell’attività lavorativa non riconducibile a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Ulteriore caratteristica del lavoro accessorio è il sistema dei buoni lavoro, c.d. voucher, con i quali i committenti corrispondono ai lavoratori accessori la retribuzione contestualmente al versamento dei contributi alll’INPS ed all’INAIL.

Per lavoro accessorio si intendono dunque quelle prestazioni aventi natura meramente occasionale il cui svolgimento è limitato solo ad alcune tipologie di attività elencate tassativamente dalla legge. Il lavoro accessorio è infatti ammissibile solo per le seguenti attività:

  • lavori domestici;
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente;
  • insegnamento privato supplementare;
  • manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
  • in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici;
  • in qualunque periodo dell’anno da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
  • attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani studenti con meno di venticinque anni di età, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli;
  • impresa familiare;
  • consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  • qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
  • attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
  • in tutti i settori produttivi da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito a condizione che presentino la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o si rendano disponibili ad un percorso di riqualificazione professionale.

Le prestazioni di lavoro accessorio, anche se svolte a favore di più beneficiari, non dovranno complessivamente dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare con riferimento al medesimo committente. Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).

Il lavoro accessorio viene retribuito mediante la consegna di buoni lavoro (o voucher) al lavoratore. La gestione dei buoni-lavoro può articolarsi attraverso differenti procedure:

  • la procedura cartacea (Il committente che utilizza i buoni cartacei può ritirarli presso tutte le Direzioni provinciali Inps, esibendo la ricevuta di pagamento)
  • la procedura telematica (previa registrazione presso il sito internet dell’INPS)
  • la vendita e la riscossione presso i tabaccai

Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio sia in caso di procedura cartacea sia in caso di procedura telematica, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva all’INAIL indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali:

  • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la date presunte di inizio e di fine dell’effettiva prestazione (la durata della prestazione non deve essere maggiore di trenta giorni di calendario altrimenti è necessario effettuare una nuova comunicazione)

Il valore nominale del buono lavoro è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, periodicamente aggiornato. Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è attualmente pari a 10 euro e comprende:

  • quota contributiva in favore della gestione separata INPS (13%) 
  • quota contributiva in favore dell’INAIL (7%)
  • quota per la gestione del servizio (5%)

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.

Ogni buono-Voucher comprende sia la assicurazione dell’INAIL che il contributo INPS, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dall’Istituto.

Il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Eseguita la prestazione, il committente provvederà a retribuire il prestatore con un numero di buoni del valore corrispondente all’importo della prestazione concordato tra le parti. Il voucher non può essere integrato con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie.

Il prestatore di lavoro accessorio, nel dettaglio, percepirà il compenso, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti in pagamento, presso uno dei seguenti concessionari autorizzati:

  • INPS;
  • agenzie per il lavoro;
  • università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie;
  • comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
  • camere di commercio;
  • istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
  • associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
  • enti bilaterali.

Si ricorda che la disciplina del lavoro accessorio è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore D.Lgs. 81/2015 (artt.  48 e 49). Per una breve ricognizione sulla disciplina attualmente vigente si rimanda al seguente link.

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